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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n. 276

Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2020)
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Testo in vigore dal:  22-11-2006

Art. 7

Nomina ad orchestrale
1. La nomina ad orchestrale avviene mediante concorso pubblico al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel corpo di polizia penitenziaria;
c) requisiti morali e di condotta;
d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) diploma nello strumento musicale per il quale concorrono o per strumento affine come da allegata tabella E, conseguito presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici;
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
Nota all'art. 7:
- Il testo del comma 1 dell'art. 2, del decreto del Ministro della giustizia 1° febbraio 2000, n. 50 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria), è il seguente:
«1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria è soggetta al limite massimo di età di anni trentadue».