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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2006, n. 220

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, relativi al biennio economico 2004-2005.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-7-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2018)
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Testo in vigore dal:  13-7-2006

Art. 4

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2005:
1) Polizia di Stato: euro 956.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 420.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 58.000,00;
b) a decorrere dall'anno 2006:
1) Polizia di Stato: euro 3.187.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 3.368.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 368.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.), è il seguente:
«Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'art. 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, è ulteriormente incrementato, come da tabella «A» allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 4, del presente decreto.
2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, (Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.), è il seguente:
«Art. 3 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse economiche annue:
a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è il seguente:
«Art. 7 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, è incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».