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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2004, n. 76

Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/4/2004
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Testo in vigore dal:  9-4-2004

Art. 26

Disposizioni transitorie e finali
1. Il personale volontario che, per cambio di residenza o domicilio, viene iscritto nell'elenco del personale volontario di un altro comando provinciale conserva l'anzianità e la qualifica precedentemente possedute.
2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Dipartimento dei vigili del fuoco nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari indicati nelle convenzioni stesse.
3. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonché dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto volontari e i capi squadra volontari sono ufficiali di polizia giudiziaria, mentre i vigili volontari sono agenti di polizia giudiziaria.
4. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, agli effetti del trattamento economico previsto dall'articolo 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario è regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.
6. Per assicurare modalità organizzative coerenti con il programmato sviluppo sul territorio della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il reclutamento e l'iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari di cui all'articolo 5, nonché il conferimento della qualifica di capo reparto volontario di cui agli articoli 12 e 14 vengono sospesi per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. I funzionari tecnici antincendi volontari ed i capi reparto volontari in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento espletano, in via ordinaria, funzioni di carattere organizzativo all'interno del distaccamento volontario e dispongono, nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni, esclusivamente del personale volontario.
8. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modificazioni, al personale volontario che in seguito all'impiego per attività di soccorso, formazione o addestramento ha subito un infortunio comportante l'inabilità permanente ed assoluta, competono i benefici stabiliti in materia per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove applicabili.
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570:
«Art. 8. - 1. Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei Vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della Forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.
2. Gli ufficiali ed i sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria, i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.
3. Quando ricorrano eccezionali circostanze da valutarsi dai prefetti, ai Corpi dei Vigili del fuoco possono essere affidati mansioni e lavori per i quali il personale dei Corpi stessi abbia particolari attitudini in dipendenza dei servizi di istituto. L'incarico deve comunque avere carattere assolutamente provvisorio».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469:
«Art. 16. - 1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale direttivo ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria; i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.
2. Essi godono, nei viaggi di servizio, degli stessi benefici concessi agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali».
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850 (Aumento degli organici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco):
«Art. 13. - La qualifica attribuita dall'art. 16 della legge 13 maggio 1961, n. 409, al personale direttivo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è estesa al personale della carriera di concetto, ruolo tecnico, del Corpo medesimo».
- Per il testo dell'art. 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469 v. nelle note all'art. 9.
- Si riporta il testo dell'art. 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco):
«Art. 35 (Disciplina per il personale volontario). - 1.
Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) censura inflitta per lievi trasgressioni;
b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
c) radiazione inflitta:
1) per maggiore gravità delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;
2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato testo unico.
2. Incorrono, altresì, nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:
a) coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.
4. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario è devoluta alla commissione di disciplina del personale permanente.
5. Il personale volontario può essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare».
- L'art. 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 sostituisce l'art. 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, per il cui testo si veda nelle note all'art. 9.