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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 150

Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2015)
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Testo in vigore dal:  24-1-2015
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Art. 30

1. Il marchio di identificazione è assegnato all'impresa, e ad essa rimane attribuito indipendentemente dalle eventuali variazioni delle persone fisiche titolari della relativa licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta.
((
2. Il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, di proprietà dell'impresa o del ramo d'azienda che produce oggetti in metallo prezioso, comporta, altresì, il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, semprechè il subentrante continui l'esercizio della medesima attività, sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla camera di commercio i dati di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b) e d), del presente regolamento entro il termine di trenta giorni.
))
3. Entro il medesimo termine l'impresa segnala alla camera di commercio competente anche le variazioni di cui al comma 1.
4. Alle imprese che svolgono la propria attività in più sedi o stabilimenti, è assegnato un unico marchio.