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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 150

Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2015)
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Testo in vigore dal:  24-1-2015
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Art. 14

1. È fatto divieto di apporre il proprio marchio di identificazione su oggetti in metalli preziosi o loro leghe, di fabbricazione altrui, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 5, comma 2, e 17 del decreto.
2. Quando all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi concorrono vari fabbricanti, l'obbligo dell'apposizione del marchio di identificazione e dell'impronta del titolo incombe al fabbricante che cura l'immissione in commercio del prodotto finito, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 17 del decreto.
3. Ai fini indicati dal comma 2, lo scambio delle parti dell'oggetto si effettua con le norme stabilite all'articolo 19 per i semilavorati.
((
4. L'obbligo di munirsi del marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue, esclusivamente per conto di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali e per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti.
))
5. I predetti operatori sono però tenuti a procurarsi e ad esibire, in sede di eventuali controlli operati ai sensi dell'articolo 21 del decreto, documenti giustificativi atti a comprovare l'origine e la proprietà degli oggetti detenuti presso il proprio laboratorio.