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LEGGE 14 marzo 2001, n. 80

Interventi a favore del comune di Pietrelcina.

note: Entrata in vigore della legge: 14-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2003)
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Testo in vigore dal:  28-2-2004
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori, è autorizzato per il comune di Pietrelcina un contributo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
3. In sede di ripartizione dei contributi erariali agli enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi stessi è riservato,
((per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006))
, al comune di Pietrelcina un contributo integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 marzo 2001

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio
delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino