stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. 331

Ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003.

nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-9-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modificazioni ed integrazioni, d'ora in avanti denominata legge;
Visti, in particolare, l'articolo 31 della citata legge che prevede, tra l'altro, l'elaborazione e l'adozione di schemi previsionali e programmatici al fine di pianificare le attività e gli interventi da realizzare in fase transitoria, in attesa dell'approvazione dei piani di bacino, e l'articolo 25 che prevede, tra l'altro, che gli interventi si attuino mediante programmi triennali desunti dalla pianificazione di bacino anche eseguita per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della citata legge;
Visto l'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della citata legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1990, n. 79, con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione ed adozione degli schemi previsionali e programmatici;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1992, n. 8 e in data 18 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1996, n. 7, con i quali sono stati approvati gli atti di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni e concernenti i criteri per la pianificazione di bacino;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1o marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1991, n. 96, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304, con i quali sono state approvate le ripartizioni dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289, con il quale è stata approvata la ripartizione nel triennio 1997-1999 delle risorse stanziate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997), tabella C, per le finalità di cui alla citata legge 18 maggio 1989, n. 183, in ragione di lire 420 miliardi per l'anno 1997, lire 310 miliardi per l'anno 1998 e lire 310 miliardi per l'anno 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1999, con il quale è stata approvata la ripartizione per il quadriennio 1998-2001 delle ulteriori risorse stanziate dalle leggi 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998) e 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), tabella C, per le finalità di cui alla citata legge 18 maggio 1989, n. 183, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1998, lire 390 miliardi per l'anno 1999 e lire 700 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che prevede lo stanziamento, per le finalità di cui alla citata legge 18 maggio 1989, n. 183, di complessivi 2.210 miliardi, ripartiti in ragione di 730 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e 750 miliardi per l'anno 2002;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che prevede lo stanziamento, per le finalità di cui alla citata legge 18 maggio 1989, n. 183, di complessivi 2.230 miliardi, ripartiti in ragione di lire 530 miliardi per l'anno 2001, 550 miliardi per l'anno 2002 e 1.150 miliardi per l'anno 2003;
Considerato che le leggi 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), e 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), recano integrazioni e rimodulazioni degli stanziamenti recati dalla legge finanziaria 1999, ripartiti con il citato decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, e precisamente in aumentoper lire 30 miliardi per l'anno 2000 e in diminuzione per lire 170 miliardi per l'anno 2001, nonché risorse rimodulate pari a lire 550 miliardi per l'anno 2002 e a lire 1.150 miliardi per l'anno 2003;
Ritenuto che le predette somme debbano essere destinate al finanziamento dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della più volte citata legge 18 maggio 1989, n. 183, già approvati, e degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della medesima, nel loro aggiornamento, quali atti di proposizione programmatica relativi al regime transitorio della legge citata sulla difesa del suolo, considerato che ad oggi non è stato possibile definire il programma nazionale di intervento di cui all'articolo 25 e nelle more della definizione complessiva della pianificazione di bacino, nonché per proseguire la formazione del programma sperimentale di interventi di rilievo nazionale ai sensi del medesimo articolo 25, in attesa di una più aggiornata programmazione dei finanziamenti;
Considerato che, successivamente alla ripartizione disposta con il citato decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, sono emerse ulteriori esigenze finanziarie, relativamente agli anni 2000 e 2001, per le seguenti finalità:
a) progetti di rilievo nazionale selezionati con delibera del 22 dicembre 2000 dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, pari a lire 25 miliardi per l'anno 2000 e a lire 63 miliardi per l'anno 2001;
b) programmi di potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali, pari a lire 5 miliardi per l'anno 2000;
Considerate le ulteriori esigenze finanziarie per l'anno 2002 dei progetti di cui alla lettera a) de1 punto che precede, pari a lire 70 miliardi.
Ritenuto di destinare le ulteriori risorse finanziarie dell'anno 2000, pari a lire 30 miliardi, alle finalità di cui alle lettere a) e b) del punto che precede;
Ritenuto, nel procedere ad una nuova ripartizione delle risorse finanziarie per l'anno 2001 sostitutiva di quella approvata con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, di confermare la somma di lire 150 miliardi destinata dall'articolo 1 del predetto decreto ai progetti di rilievo nazionale selezionati con delibera del 22 dicembre 2000 del Comitato dei Mini-stri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di confermare la quota di riserva di lire 10 miliardi per i servizi tecnici nazionali, di destinare la somma di lire 63 miliardi alle finalità di cui alla lettera a) del punto che precede, ed infine di destinare la somma di lire 307 miliardi ai programmi di cui all'articolo 4 del predetto decreto;
Ritenuto pertanto di destinare la somma di lire 1.680 miliardi relativa al biennio 2002-2003, pari alla dotazione complessiva di lire 1.700 miliardi al netto di lire 20 miliardi riservati all'adeguamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali:
nella misura di lire 70 miliardi a valere sull'esercizio 2002 alle ulteriori esigenze dei progetti di rilievo nazionale selezionati con delibera del 22 dicembre 2000 dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999;
nella misura di lire 1.376 miliardi di cui lire 390 miliardi a valere sull'esercizio 2002 e 986 miliardi a valere sull'esercizio 2003, al finanziamento dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, già approvati, e degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della medesima legge, nel loro aggiornamento, quali atti di proposizione programmatica relativi al regime transitorio della medesima, nelle more dell'approvazione dei piani di bacino e della predisposizione dei programmi triennali di intervento previsti dall'articolo 21 della legge, ripartendoli tra bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale sulla base dei coefficienti utilizzati nel citato decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999 per la ripartizione degli importi di cui all'articolo 2 del medesimo;
nella misura di lire 234 miliardi, di cui lire 80 miliardi a valere sull'esercizio 2002 e lire 154 miliardi a valere sull'esercizio 2003, alla formazione di un ulteriore programma di interventi di rilievo nazionale da selezionare nell'ambito di proposte inoltrate dalle autorità di bacino e dalle regioni, che discendano da piani stralcio o comunque da studi idraulici e idrogeologici adottati dalle autorità di bacino e dalle regioni, che consentano di valutare la rilevanza di bacino e l'efficacia in termini di riduzione del rischio e che rilevino le criticità di bacino idrografico, con priorità per le seguenti tipologie di intervento:
a) programmi per la difesa integrata delle coste coordinati a scala interregionale e su unità fisiografiche omogenee, anche attraverso modalità di intervento ambientalmente compatibili quali il ripascimento degli arenili e con particolare riguardo alle necessità di difesa degli abitati;
b) programmi per la riduzione del rischio idraulico nelle aree urbane particolarmente esposte e degradate dove, agli obiettivi della sicurezza delle persone e dei beni esposti si possano associare obiettivi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua interessati;
c) programmi di riduzione del rischio idrogeologico mediante interventi integrati di sistemazione e consolidamento dei versanti a livello di sottobacino o di aree omogenee tali da perseguire benefici quantificabili a seguito della realizzazione degli interventi.
Ritenuto di confermare anche per gli anni 2002 e 2003 una quota di riserva di lire 10 miliardi per ciascun anno per l'adeguamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali.
Vista la proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, adottata nella seduta del 13 marzo 2001;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si è espressa ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 marzo 2001;
Sentita la Conferenza unificata, che si è espressa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella seduta del 22 marzo 2001;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che dispone che tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;

Su

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per gli affari regionali; Decreta:

Art. 1

1. La ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001 di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 1999 è sostituita per l'anno 2001 dalla ripartizione di cui all'allegata tabella 1 costituente parte integrante del presente decreto, che ripartisce anche gli stanziamenti integrativi per l'anno 2000, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli stanziamenti per gli anni 2002 e 2003 di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti:

Note alle premesse:
- L'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", e successive modifiche ed integrazioni, recita:
"Art. 31 (Schemi previsionali e programmatici). - 1.
Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.
2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;
b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;
c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione;
d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;
e) i fabbisogni finanziari.
3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.
4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei Ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.
6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi.
- L'art. 25 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, recita:
"Art. 25 (Finanziamento) - 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'art. 21.
2. A decorrere dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4 sulla cui base il Ministro del tesoro apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi autorizzati, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini nazionali, interregionali e regionali, e la ripartizione degli stanziamenti tra le amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri, sentito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo, propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota è stabilita in lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.
4. Entro i successivi trenta giorni, il programma nazionale di intervento, articolato per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti ivi inclusa la quota di riserva a favore dei servizi tecnici nazionali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4.
5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua, con proprio decreto le opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta".
- L'art. 17, comma 6-ter, della stessa legge è il seguente:
"6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati".
- L'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253 "Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" è il seguente:
"Art. 9. - 1. Le disponibilità in conto residui di lire 802 miliardi, iscritte al capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990, per le finalità di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono ripartite entro il 31 luglio 1990, in deroga alle procedure previste dal medesimo art. 31, fra i bacini nazionali, interregionali e regionali dal comitato di cui all'art. 4 della citata legge n. 183 del 1989, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6 della medesima legge n. 183 del 1989 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato per gli studi relativi ai piani di bacino e per gli interventi più urgenti, con priorità per quelli di manutenzione e di completamento finalizzati alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee, nonché a fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico, della rete idrografico-superficiale, di subsidenza ed erosione delle coste, di inquinamento delle acque e del suolo.
3. Il termine per la presentazione degli schemi previsionali e programmatici previsti dall'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, riferiti al quadriennio 1989-1992, è fissato al 31 ottobre 1990. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione del bacino dal programma di ripartizione dei fondi, da adottarsi ai sensi dell'art. 31, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183.
4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate, le autorità di bancino e le regioni, singolarmente o d'intesa fra di loro, rispettivamente nei bacini di rilievo regionale e interregionale, possono procedere a revisioni ed aggiornamenti annuali degli schemi previsionali e programmatici.
5. Agli interventi urgenti di cui all'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, si applicano limitatamente agli stanziamenti per l'esercizio 1990, le procedure di cui al comma 5 del citato art. 2-bis".
- L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, recante "Ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001" è il seguente:
"Art. 1. - A valere sull'importo complessivo di lire 1.890 miliardi, la somma di lire 284 miliardi, di cui lire 134 miliardi per l'anno 2000 e lire 150 miliardi per l'anno 2001, è destinata al finanziamento di interventi inseriti in programmi che rilevino le criticità del bacino idrografico nell'ambito dei settori della difesa delle coste e del dissesto idrogeologico o della rete idrografica, che interessino i centri urbani, elaborati dai comitati tecnici delle autorità di bacino ed approvati dai comitati istituzionali, per i bacini di rilievo nazionale e interregionale, o dal competente organo regionale, per i bacini di rilievo regionale, tenuto conto anche degli ordini del giorno di indirizzo parlamentare, citati nelle premesse. Delle predette risorse, la quota di 30 miliardi, di cui 15 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è destinata al finanziamento di interventi di sistemazione della rete idrografica dei fiumi Reno, Conca e Marecchia.
2. I programmi di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, seleziona gli interventi da finanziare nell'ambito delle risorse di cui al presente articolo in relazione alle finalità ed al livello di approfondimento dei programmi presentati, dai quali si possano concretamente desumere e quantificare i benefici attesi, anche in termini di riduzione del rischio.
3. Il Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, approva gli interventi da finanziare con le risorse di cui al presente articolo e provvede al trasferimento delle risorse.
- L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, è il seguente:
"Art. 4. - 1. I programmi da finanziare a valere sulle risorse di cui all'art. 2, debitamente approvati dagli organi competenti, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in conformità al riparto di cui alla tabella B.
3. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal termine di cui al comma 1, a norma dell'art. 9, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 253, il bacino è escluso dal piano di ripartizione di cui alla tabella B.
4. Le risorse finanziarie risultanti dalle decadenze di cui al comma 3 sono riassegnate ai restanti bacini con decreto del Ministro dei lavori pubblici, utilizzando gli stessi criteri di riparto di cui all'art. 2. Dell'adozione dei provvedimenti di riassegnazione è data comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano".
- L'art. 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, recita:
"Art. 21 (I programmi di intervento). - 1. I piani di bacino sono, attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi.
2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a:
a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi di opere e dgli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali.
3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino di cui all'art. 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato.
4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino".
- L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, è il seguente:
"Art. 2. - 1. Il residuo importo, sulle somme previste dall'art. 1, comma 1, pari a lire 1.606 miliardi è ripartito tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, ed i servizi tecnici nazionali, in conformità dell'allegata tabella B costituente parte integrante del presente decreto".
- L'art. 4, comma 4-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, recita:
"4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i reparti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
- L'art. 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali" recita:
"Art. 7 (Organismi a composizione mista). - 1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato-regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso all'attività della Conferenza stessa".
- L'art. 88, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" è il seguente:
"Art. 88 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi dell'art. 1, cornma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
(Omissis);
b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
(Omissis).
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni".
- La legge 12 gennaio 1991, n. 13, determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica ed all'art. 1, comma 1, lettera ii), indica:
"ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri".