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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 2001, n. 200

((Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto)).

note: Entrata in vigore del decreto: 12/6/2001
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Testo in vigore dal:  12-6-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, con il quale è stato costituito l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) di Roma;
Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione della Cassa per la formazione della proprietà contadina;
Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2362, recante disposizioni a favore della piccola proprietà contadina;
Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze dello sviluppo della proprietà coltivatrice;
Visto l'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante disposizioni di attuazione di direttive del Consiglio per la riforma dell'agricoltura;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'ISTAT;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;
Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura;
Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2000;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), con sede in Roma, costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, da ora in avanti denominato: "Istituto", assume la denominazione di: "Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA". L'Istituto è ente pubblico economico, promuove e cura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, gli opportuni rapporti con gli organi statali e regionali, nonché con gli organi dell'Unione europea ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. L'Istituto è inserito nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) istituito con il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
3. L'attività dell'Istituto è disciplinata, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, dalle norme del Codice civile e dalle altre norme riguardanti le persone giuridiche private.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi forza di legge ed i regolamenti;
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, è il seguente: "Fusione dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e per la valorizzazione della produzione agricola e dell'Istituto di tecnica e di propaganda agraria nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo";
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 "Provvedimento a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole":
"9. È istituita una Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nelle regioni e territori di cui all'art. 1 e in Sicilia.
La Cassa provvede all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita a coltivatori diretti soli od associati in cooperativa.
Alla Cassa partecipano lo Stato, i consorzi di bonifica e gli enti di colonizzazione. Possono farne parte gli istituti di credito, assicurazione e previdenza che siano autorizzati dal Ministro del tesoro.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello del tesoro, saranno approvate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa".
- La legge 11 dicembre 1952, n. 2362, reca: "Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina".
- La legge 26 maggio 1965, n. 590, reca: "Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice".
- La legge 14 agosto 1971, n. 817, reca: "Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice".
- Si trascrive il testo dell'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura):
"Art. 39. - Esercitano le funzioni di organismi fondiari ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 15 e 37, gli Enti di sviluppo agricolo regionali o interregionali, nonché la Cassa per la formazione della proprietà contadina istituita con l'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121".
- Il decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322, reca: "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, reca: "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- La legge 15 dicembre 1998, n. 441, reca: "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura".
- Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59":
"5. La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è accorpata nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278. L'Istituto subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i compiti di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
L'ISMEA può costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e/o servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole, volte a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari. L'ISMEA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è riordinato anche sulla base dei principi di cui all'art. 13 e, comunque, nel rispetto di quanto previsto, al comma l dell'articolo stesso, dalla lettera d). Al personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina sono applicabili le forme di mobilità nel pubblico impiego".
- Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica;il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:
a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico:
1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo è adeguato alla dimensione organizativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attività svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali;
2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi;
b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto deI Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;
c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attività;
d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla conferenza;
e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attività dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;
f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione; con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;
g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non più di due mandati;
h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorità ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;
i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonché ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilità dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;
l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi;
o) facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
p) previsione della facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;
q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.
2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attività di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonché le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attività dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.
3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001. si applicano, con effetto dal 1o gennaio 2002, le seguenti disposizioni:
a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformità ai criteri di cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non e emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità dell'autorità di vigilanza di nominare un commissario straordinario;
b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorità di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.
4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione."
- S trascrive il testo dell'art. 17, comma 1, lett. a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari".
Note all'art. 1:
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278 è riportato in nota alle premesse.
- Il titolo del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322 è riportato in nota alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1988, n. 173 il cui titolo è riportato nelle premesse:
"Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.
2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, è unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1 della legge 28 marzo 1997 n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso è trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1997 n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.
3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.
4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei. nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.
5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi.