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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. 237

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-7-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2007)
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Testo in vigore dal:  29-10-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e per i beni e le attività culturali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di beni
1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati nell'allegato A;
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 SETTEMBRE 2003, N. 278))
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