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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 2001, n. 144

Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2017)
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Testo in vigore dal:  31-1-2003
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Art. 7

(( Assegni postali ordinari ))
1.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2002, N. 298 ))
.
2. L'assegno postale ordinario è tratto su conto corrente postale.
All'atto della sua presentazione al pagamento, Poste accerta la disponibilità dei fondi, annulla il titolo e provvede all'addebito sul conto corrente del traente.
3.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 2002, N. 298 ))
.
((
4. Agli assegni postali ordinari si applicano le disposizioni del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e tutte le altre disposizioni relative all'assegno bancario.
))