stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1999, n. 558

Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

note: Entrata in vigore del decreto: 6-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012)
nascondi
vigente al 19/03/2024
Testo in vigore dal:  6-12-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 94, 97 e 98, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 19 e del 26 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della giustizia, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
"Ministro dell'industria" il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
"Ministero dell'industria" il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
"Camera di commercio" la camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura;
"Registro delle imprese" il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
"REA" il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
"Ufficio del registro delle imprese" l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del REA;
"Commissione provinciale per l'artigianato" la commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
"Albo delle imprese artigiane" l'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
"Unioncamere" l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- II testo dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:
"8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia".
- I procedimenti previsti ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla citata legge 15 marzo 1997, n. 59, sono i seguenti:
"94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali: legge 11 giugno 1971, n. 426; decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63; legge 12 agosto 1993, n. 310".
"97. Procedimento per la denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al registro delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti: legge 5 marzo 1990, n. 46; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392".
"98. Procedimenti per la denuncia di inizio di attività ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese di quelle esercenti attività di autoriparazione e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane od al registro delle imprese: legge 5 febbraio 1992, n. 122, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387".
- Il testo del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973 (Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1978, n. 5. Il testo della legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 49 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1978, n. 62.
- Il testo della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990, n. 59.
- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1992, n. 41.
- Il testo della legge 12 agosto 1993, n. 310 (Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1993, n. 195.
- II testo della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricolturà) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell 11 gennaio 1994, n. 7, s.o.
- Il testo della legge 25 gennaio 1994, n. 82 (Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1994, n. 27.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392 (Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994, n. 141, s.o.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387 (Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994, n. 141, s.o.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1996, n. 28, s.o.
- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammistrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:
"Art. 22 (Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). - 1. È soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'art. 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.
2. Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:
a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all'art. 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:
a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;
b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;
c) attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
4. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, precedentemente assoggettato a licenza camerale".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (per l'argomento e la pubblicazione, si veda nelle note alle premesse) è il seguente:
"Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8".
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è il seguente:
"Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;
b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro".
- Il testo dell'art. 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) è il seguente:
"Art. 10 "(Commissioni provinciali per l'artigianato).
- La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri.
Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.
Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.
Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.
Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato".