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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1999, n. 171

Elevazione della delegazione di spiaggia di Roccella Jonica ad ufficio circondariale marittimo.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/6/1999
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Testo in vigore dal:  30-6-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, modificato da ultimo con i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 328, e 5 ottobre 1994, n. 699;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali del Ministero dei trasporti e della navigazione, al fine di adeguare le strutture periferiche alle nuove esigenze locali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La delegazione di spiaggia di Roccella Jonica (Reggio Calabria) è elevata ad ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Roccella Jonica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 16 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327:
"Art. 16 (Circoscrizioni del litorale della Repubblica). - Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia dipendenti dall'ufficio circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede".
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con D.P.R.
n. 328/1952:
"Art. 1 (Circoscrizioni). - La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.
"Art. 2 (Denominazione degli Uffici marittimi). - L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.
Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia".
- Il testo del D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1250 (Approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 13 novembre 1956, è ora sostituito del D.P.R. 5 ottobre 1994, n. 699 (Regolamento recante modificazioni di talune circoscrizioni territoriali marittime) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1994.
- Il comma 1, lettera d), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.