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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2018)
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Testo in vigore dal:  18-8-1999

Art. 57

(Diritto allo studio)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località ed in tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede, di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
5. Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.
Note all'articolo 57
-Il testo dell'art. 54 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, così recita:
Articolo 54 (Diritto allo studio). - 1. Nei confronti del personale, per quanto applicabile, è esteso il contenuto dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782. .
-Il testo dell'art. 78 del DPR 28 ottobre 1985, n.782 è riportato nelle note all'articolo 20.