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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2018)
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Testo in vigore dal:  15-8-2002
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Art. 14

(Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)
1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile è costituito un Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali alimentato dalle seguenti risorse economiche:
a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per cento di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449;
b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e nei limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
c) le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;
d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio;
e) l'importo pro-quota di cui al comma 2 dell'articolo 10. (2)
((2A))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 11, comma 1)che "Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui al presente articolo 14, è incrementato:
a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto.
Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo".
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AGGIORNAMENTO (2A)

Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, è ulteriormente incrementato, come da tabella "A" allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto."