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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2018)
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Testo in vigore dal:  18-8-1999

Art. 18

(Congedo ordinano)
1. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente, disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
2. Il congedo ordinario potrà essere fruito entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora il personale in servizio all'estero di cui all'articolo 47, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 non abbia fruito di congedo nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio.
Note all'articolo 18
-Si trascrive il testo dell'art.14 comma 14 e dell'art.47 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395:
Articolo 14(Congedo ordinario) omissis - 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso. .
Articolo 47 (Licenza ordinaria) omissis - 2. La durata della licenza ordinaria è di trentadue giorni lavorativi. Per il personale con oltre quindici anni di servizio e per quello con oltre venticinque anni di servizio la durata della licenza ordinaria è rispettivamente di trentasette e di quarantacinque giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi tre anni di servizio è di trenta giorni lavorativi con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per i quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previsti dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali ovvero le norme proprie dell'organismo accettate dall'Autorità nazionale. .