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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1998, n. 323

Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-09-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
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Testo in vigore dal:  31-5-2017
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Art. 13

Certificazioni
1. La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.
2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.
3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, ha disposto (con l'art. 26, comma 6, lettera a)) che "Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia: [...] le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8".