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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1998, n. 323

Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-09-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
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Testo in vigore dal:  31-5-2017
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Art. 11

Credito scolastico
1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali. Per gli istituti professionali e gli istituti d'arte si provvede all'attribuzione del credito scolastico, per il primo dei tre anni, in sede, rispettivamente, di esame di qualifica e di licenza.
2. Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base dell'allegata tabella A e della nota in calce alla medesima.
3. Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva. In caso di promozione con carenze in una o più discipline, il consiglio di classe assegna il punteggio previsto nella nota alla predetta tabella A e può integrare tale punteggio, in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo e previo accertamento di superamento del debito formativo riscontrato, secondo quanto precisato nella medesima nota.
4. Fermo restando il massimo dei 20 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.
5. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva militare, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.
6. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla commissione d'esame ed è pubblicato all'albo dell'istituto il giorno della prima prova scritta.
7. Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi per il quale intendono sostenere l'esame di Stato il credito scolastico relativo al terzultimo e al penultimo anno di corso è il credito già maturato o quello attribuito dalla commissione d'esame sulla base dei risultati conseguiti per idoneità, secondo le indicazioni dell'allegata tabella B.
8. Per i candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, in aggiunta all'eventuale credito derivante dalla promozione o idoneità alla penultima classe, la commissione d'esame tiene conto dei risultati derivanti dalle prove preliminari secondo quanto indicato nell'allegata tabella C.
9. Per i candidati esterni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), o in possesso di promozione o idoneità alla penultima o ultima classe di altro corso di studi è attribuito dalla commissione d'esame il credito scolastico derivante dai risultati conseguiti nelle prove preliminari secondo le indicazioni della tabella C.
10. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, per quanto concerne l'ultimo anno, ai candidati di cui ai commi 7, 8 e 9 il credito scolastico è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.
11. Per tutti i candidati esterni, fermo restando il punteggio massimo di 20, la commissione d'esame può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo di cui all'articolo
12. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati interni ed esterni, tale integrazione non può superare i due punti.
Ai fini previsti dal presente comma, si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, ha disposto (con l'art. 26, comma 6, lettera a)) che "Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia: [...] le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8".