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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1997, n. 465

Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2009)
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Testo in vigore dal:  15-11-2009
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Art. 11

Articolazione dell'albo in fasce professionali
1. Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale nelle fasce professionali per la nomina a sedi fino a 65.000 abitanti è assegnato alla sezione dell'albo della regione in cui presta servizio o, in mancanza, a quella in cui ha la residenza. Il segretario comunale può inoltre richiedere l'iscrizione a non più di altre tre sezioni regionali. In tal caso il segretario viene iscritto in un elenco aggiuntivo, articolato per fasce professionali, delle sezioni regionali alle quali abbia chiesto l'iscrizione aggiuntiva. Nel caso che le richieste di iscrizione eccedano la disponibilità dell'albo regionale, si tiene conto dell'anzianità di servizio, nonché delle situazioni personali e familiari, anche ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le modalità procedurali attinenti all'iscrizione, anche negli elenchi aggiuntivi, ed alle conseguenti annotazioni negli albi regionali dei segretari nominati.
3. I provvedimenti di iscrizione alle sezioni regionali ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati prima di procedere all'assegnazione dei nuovi iscritti. I nuovi iscritti sono inseriti nella sezione regionale in un contingente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione tale da coprire, a regime, la metà delle assegnazioni complessive.
4. Il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina attingendo prioritariamente dalla sezione regionale dell'albo, ivi compreso l'elenco aggiuntivo, corrispondente alla regione nella quale è ubicato il comune. Qualora il sindaco non individui un segretario nella predetta sezione regionale dell'albo, può nominare un segretario iscritto ad altra sezione regionale dell'albo. Il segretario prescelto viene iscritto nella sezione regionale in cui il comune è ubicato semprechè non si superi il limite del contingente preventivamente stabilito.
5. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti e dei comuni capoluogo di provincia, nonché i presidenti delle province, esercitano il potere di nomina fra i segretari iscritti nelle fasce professionali di cui al comma 1 dell'articolo 12, lettere d) ed e), il cui elenco è tenuto dal consiglio nazionale di amministrazione.
6. Il segretario che ha conseguito l'idoneità alla fascia professionale superiore è iscritto alla fascia professionale superiore e conserva altresì, fino alla prima nomina in un comune di tale fascia, l'iscrizione alla fascia inferiore e la conseguente possibilità di essere nominato nei comuni di tale fascia.
7. Il segretario iscritto in una fascia professionale, qualora sia collocato in disponibilità, può essere nominato, su sua richiesta, in un comune della fascia immediatamente inferiore, conservando l'iscrizione alla fascia superiore.
8. Il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro dell'autonoma tipologia professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 74, della legge
((...))
e nei limiti delle compatibilità economiche predeterminate, può stabilire il numero delle fasce professionali e la loro eventuale articolazione interna, i requisiti per l'appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico ed economico.
9. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto e che ne abbiano fatto richiesta, il consiglio nazionale di amministrazione consente, ove ne ravvisi giustificata motivazione, la nomina di un segretario della fascia superiore a quella demografica di appartenenza dell'ente. In tale ipotesi la differenza retributiva resta a carico del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.
10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, gli enti già riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potestà di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta.
I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e i presidenti di provincia scelgono tra tutti i segretari di classe 1 / A e classe 1/B di cui all'articolo 12, comma 1.