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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997, n. 269

Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, che disciplina l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  26-8-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n, 67, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n, 422;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, recante regolamento concernente la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali, ed in particolare l'articolo 4, comma 3, che istituisce una commissione composta da rappresentanti della pubblica amministrazione e delle categorie operanti nel settore, nonché di esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione televisiva e del settore radioelettrico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Ritenuta la necessità di integrare la rappresentanza pubblica a livello amministrativo e di ricostituire, di conseguenza, un equilibrio nella composizione della commissione tra rappresentanti pubblici e rappresentanti privati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, è così sostituito:
" 3. L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge i compiti di cui ai commi 1 e 2, previo parere di una commissione così composta:
a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede;
b) un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;
c) un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e telecomunicazioni;
d) il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e) il capo dell'Ufficio per l'editoria e la stampa del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
f) un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato;
g) un dirigente generale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;
h) il capo del Servizio per le provvidenze alle emittenti radiotelevisive della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
i) un membro designato da ognuna delle più rappresentative associazioni nazionali di categoria delle imprese televisive locali private per un totale di non più di otto membri;
l) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
m) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
n) due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione televisiva designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1997

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1997

Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 7

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla programmazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 23 (Misure di sostegno della radiodiffusione) della legge n. 223 /1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) è il seguente:
"1. Al comma 2 dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
''c -bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessà'.
2. Le regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.
3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni (comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422)".
- Il testo dell'art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione), comma 1, della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), successivamente modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, a sua volta modificato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è il seguente:
"1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale".
- L'art. 7 del D.-L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è il seguente:
"Art. 7. - ll terzo comma dell'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente: ''Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazionì'.
2. All'art. 11, primo comma, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: ''tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativì' sono sostituite dalle seguenti: ''tribunale è'.
3. All'art. 8, primo comma della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: ''pubblichino notizie da almeno tre annì'".
- Il testo dell'art. 17 (Regolamenti), comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dei Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
- Il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 680/1996 (Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali) era il seguente:
"L'ufficio per l'editoria e la stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge i compiti di cui ai precedenti commi, previo parere di una commissione così composta:
un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede;
un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;
un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e telecomunicazioni;
il capo del dipartimento per l'informazione e l'editoria; il capo dell'ufficio del dipartimento per l'informazione e l'editoria;
un membro designato da ognuna delle più rappresentative Associazioni nazionali di categoria delle imprese televisive locali private per un totale di cinque membri;
un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione televisiva, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
un esperto del settore radioelettrico designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, prima della sostituzione, si veda in nota alle premesse.