stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 680

Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali.

note: Entrata in vigore della legge: 25/1/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-1-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Modalità di erogazione delle provvidenze
1. L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare ai fini delle riduzioni tariffarie, in base alle domande pervenute, agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, gli elenchi delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto alle riduzioni tariffarie previste; ad erogare le somme relative al rimborso dell'80% delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione nazionale o regionale così come definite dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 5 del presente regolamento.
2. L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso che l'impresa di radiodiffusione televisiva indichi nelle domande, di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento, che intende avvalersi delle riduzioni tariffarie applicate alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per gli anni successivi, provvede altresì a comunicare agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe l'elenco delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto a tali riduzioni, affinchè le riduzioni stesse possano essere direttamente applicate a partire dalla prima bolletta o fattura successiva alla comunicazione stessa relativamente alle emittenti, risultanti nell'elenco, di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine del procedimento amministrativo previsto dal presente regolamento è fissato in 580 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e si conclude con l'emanazione di un decreto di ammissione o di esclusione.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223))
.
((2))
4. La commissione è nominata con decreto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Per la validità delle deliberazioni della commissione è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi.
5. A cura dell'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene data notizia delle domande pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".