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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  7-10-1995

Art. 15

Congedi straordinari
1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, il congedo
straordinario è disciplinato dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un congedo straordinario speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.
Note all'art. 15:
- La normativa che disciplina il congedo straordinario è la seguente:
a) D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). Si trascrivono i testi degli articoli 37, 38, 39, 40 e 41:
"Art. 37 (come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) - (Congedo straordinario).
- All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi, congedi straordinari.
Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.
In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni.
Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni.
Art. 38 (Congedo straordinario per richiamo alle armi).
- L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.
Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 39 (Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario). - L'impiegato che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario.
Art. 40 (come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) - (Trattamento economico durante il congedo). - Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare.
I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.
Art. 41 (Congedo straordinario per gravidanza e puerperio). - All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.
Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità.
Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40.";
b) art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) come modificato dall'art. 22 della legge 22 dicembre 1994, n. 734 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
Si trascrivono i testi dei commi 37, 38, 39, 40, 40-bis, 41, 42:
"37. Il terzo comma dell'art. 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
"In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni.
38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'art. 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito del comma 37 del presente articolo.
39. Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciali e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
40 (modificato dell'art. 22, comma 23 della legge n. 734/94). Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano nei casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché ai lavoratori per i quali è previsto il diritto all'esenzione della spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della sanità nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.
40- bis (comma aggiunto dall'art. 22, comma 23, della legge n. 734/94). Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi.
41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni allorché i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.
42 (come sostituto dell'art. 22, comma 25, della legge 724/94). Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dl essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.";
c) art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Si trascrivono i testi dei commi 22, 23 e 26.
"22. Il primo comma dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 39 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va interpretato nel senso che l'espressione "primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario", ivi contenuta, si riferisce anche all'assenza di un solo giorno.
23. Al comma 40 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: 'le disposizioni di cui al comma 39 non si applicanò sono inserite le seguenti: 'nei casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché'.
24-25. (Omissis).
26. II comma 41 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in modo difforme il congedo straordinario o istituti analoghi comunque denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'art. 454 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di attività artistiche e sportive da parte, rispettivamente, del personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica".