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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1995, n. 394

Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica).

note: Entrata in vigore del decreto: 7/10/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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Testo in vigore dal:  7-10-1995

Art. 4

Assegno pensionabile
1. In relazione alla peculiarità organizzativa e funzionale conseguente al nuovo orario di lavoro fissato nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3, dell'art. 10, al personale di cui al comma 1 dell'art. 1 compete, con decorrenza dal 31 dicembre 1995, un assegno pensionabile mensile lordo nei seguenti importi:

Livello V L. 129.000
" VI " 136.000
" VI-bis " 143.000
" VII " 149.000
" VII-bis " 156.000
" VIII " 163.000
" IX " 178.000
2. L'assegno pensionabile di cui al comma 1 va corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.