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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. 313

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè dell'art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di contributi sindacali, nonchè differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/08/1995
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Testo in vigore dal:  13-8-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli atti, trasmessi in data 21 luglio 1995 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995, per l'abrogazione del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dell'art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di contributi sindacali;
Ritenuta la necessità di prorogare il termine di entrata in vigore della predetta abrogazione, al fine di opportunamente riorganizzare il settore in questione e di evitare soluzioni di continuità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995, è abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante: "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", limitatamente a: art. 26, comma secondo: "Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale." e comma terzo: "Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata.", nonché nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado", limitatamente all'art. 594.
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO