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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1994, n. 575

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-4-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1995)
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Testo in vigore dal:  13-1-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 16

Entrata in vigore del regolamento e disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
((1))
2. Alle domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
3. Le disposizioni contenute nell'art. 12 sono rese operative decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CASSESE, Ministro per la funzione pubblica

MANCINO, Ministro dell'interno

COSTA, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 1994.

Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 4, con esclusione

dell'art. 3, commi 5, 6 e 7, e dell'art. 14, ai sensi della delibera adottata il 30 giugno 1994 dalla sezione controllo Stato - I collegio. Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1994.

Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 2; registrato con

esclusione dell'art. 3, commi 5, 6 e 7, essendo stato ammesso al

visto con riserva l'art. 14, ai sensi della deliberazione delle sezioni riunite n. 90/E del 28 settembre 1994. ---------------- AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni

dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "È differito al 1 ottobre 1995 il termine previsto dall'articolo

16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile

1994, n. 575 , che ha emanato il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli."