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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-05-1993
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Testo in vigore dal:  21-5-1993

Art. 2

1. Fermo il disposto dell'art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 81/1993 è il seguente:
"Art. 3 (Sottoscrizione delle liste). - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
a) da non meno di 2.000 e da non più di 3.000 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;
c) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
d) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
e) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
f) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
g) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
h) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
i) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.
4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.
5. Oltre a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
Nei comuni con popolazione superiore a quelle dei comuni di cui all'art. 5, più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
6. La lettera b) del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'art. 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogata".