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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 255

Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-4-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2010)
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Testo in vigore dal:  16-4-1992

Art. 35

Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi e di quelli delle province autonome di Trento e Bolzano in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni che involgono questioni connesse alle realtà culturali e informative delle singole regioni o province autonome. In particolare ai comitati regionali possono essere richieste:
a) verifiche sulla corretta applicazione della legge da parte delle emittenti locali;
b) proposte per una migliore valorizzazione dell'emittenza lo- cale;
c) proposte per una più funzionale ripartizione del territorio regionale in bacini di utenza e sulle dimensioni delle imprese radiotelevisive;
d) consulenze sulla programmazione delle singole emittenti ai fini della valorizzazione delle realtà culturali e informative locali.
2. Il Garante può esercitare la facoltà di cui al comma precedente anche richiedendo pareri su questioni connesse alla tutela degli interessi collettivi degli utenti.
3. Ove sia necessario effettuare un esame contestuale di interessi relativi a diverse regioni, può essere indetta una conferenza ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nota all'art. 35:
- Il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".