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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1988, n. 87

Modificazione del confine tra il compartimento marittimo di Roma e quello di Gaeta, nonchè della circoscrizione della direzione marittima di Civitavecchia.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/04/1988
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Testo in vigore dal:  21-4-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile;
Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto

Art. 1

1. Il confine tra il compartimento marittimo di Roma e quello di Gaeta è modificato, venendo a coincidere con quello tra i comuni di Sabaudia e di San Felice Circeo.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione è il seguente:
"Art. 16. (Circoscrizione del litorale del Regno). - Il litorale del Regno è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede".
- Il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima) è il seguente:
"Art. 1. (Circoscrizioni). - La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime".
"Art. 2. (Denominazione degli uffici marittimi). - L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.
Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia".