stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988, n. 395

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/09/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1995)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  10-9-1988

Art. 2

Formazione del personale
1. Per il migliore assolvimento delle finalità istituzionali, per far fronte a processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa ed al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento professionale derivanti dagli accordi sindacali di comparto le amministrazioni promuovono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la riconversione e la specializzazione del personale, garantendo in ogni caso le pari opportunità.
2. Il Ministro per la funzione pubblica, sentito un apposito comitato tecnico-scientifico, da nominarsi con provvedimento dello stesso Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana direttive sulla base delle quali le amministrazioni promuovono e favoriscono, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con le università, con enti pubblici di ricerca e con centri o scuole di formazione specializzati, le attività dirette a migliorare ed aggiornare la preparazione professionale dei dipendenti, formulando, prima dell'inizio di ogni anno, sentite le federazioni di comparto o di categoria aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, il programma dei corsi.
Detti programmi devono essere finalizzati anche alla valorizzazione delle professionalità emergenti per i connessi riflessi sui profili professionali, specie per quanto attiene all'informatica, alle relazioni sindacali ed alle relazioni con l'utenza.
3. Le direttive di cui al comma 2 costituiscono linee di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.
4. Alle iniziative di cui al comma 2 possono partecipare i dipendenti di più amministrazioni, le quali provvederanno a definire il concorso alle relative spese in misura proporzionale ai rispettivi dipendenti partecipanti al corso, con le modalità che seguono:
a) la partecipazione a ciascun corso è comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio dei vari uffici, anche in relazione alle innovazioni tecnico-amministrative introdotte o da introdurre nell'amministrazione;
b) a parità di condizioni, di norma sono ammessi a frequentare i corsi i dipendenti che non abbiano mai frequentato altri corsi per la stessa materia.
5. Il personale che, in base ai programmi di cui ai commi 1, 2 e 4, è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione cui l'amministrazione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono, riccorrendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.
6. Le attività di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente e costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
7. In sede di contrattazione di comparto o decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.