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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988, n. 399

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/09/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/1988)
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Testo in vigore dal:  25-9-1988

Art. 14

Orario di servizio
1. La funzione docente della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte si articola in attività di insegnamento ed in attività connesse con il funzionamento della scuola.
2. Gli obblighi di servizio comprendono ogni impegno inerente alla funzione docente, incluse la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati, le valutazioni periodiche e finali, i rapporti con le famiglie, gli scrutini e gli esami.
3. Le attività connesse con il funzionamento della scuola assicurano, nel quadro del principio della libertà di insegnamento, la piena esplicazione della funzione docente nella dimensione individuale e collegiale, la partecipazione agli organi di gestione della scuola ed i rapporti con le famiglie.
4. L'attività di insegnamento per la scuola materna si svolge in ventisette ore settimanali dal 1› settembre 1988 ed in venticinque ore settimanali dal 1› settembre 1990, nonché in ventiquattro ore settimanali per la scuola elementare ed in diciotto ore settimanali per gli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.
5. Prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, il capo di istituto, nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, predispone, sulla base delle eventuali proposte formulate dal collegio dei docenti, dai consigli di circolo o di istituto e dai consigli di classe o di interclasse o intersezione, il piano annuale delle attività specificamente connesse con l'attività didattica, inclusa la programmazione didatticoeducativa, e con il funzionamento della scuola, ivi compresi i criteri di organizzazione degli scutini ed i rapporti con le famiglie. Detto piano, che prevederà, in particolare, le modalità operative di attuazione ed i conseguenti impegni orari del personale docente,dovrà essere deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa. Con la stessa procedura il piano sarà modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute. Il disposto di cui al comma 7 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, è abrogato.
6. Nelle scuole elementari, in cui si svolge la sperimentazione dei moduli didattici previsti dai nuovi programmi o si attuano esperienze di tempo pieno, il collegio dei docenti destinerà due delle ore di cui al comma 4. alla attività di programmazione.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle diciotto ore settimanali, sono tenuti ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione nella stessa scuola in eventuali supplenze, anche per la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre-orario, ferma restando l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra, o in corsi di recupero, di integrazione ed extracurriculari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attività parascolastiche ed interscolastiche. Per i docenti impegnati nelle classi in cui si realizzano attività di sperimentazione autorizzata, nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori (150 ore) o nelle classi a tempo prolungato resta ferma l'articolazione dell'orario obbligatorio secondo le modalità stabilite dai rispettivi decreti autorizzativi o di costituzione degli obblighi di insegnamento.
8. Nelle scuole elementari e secondarie, ivi compresi gli istituti di arte ed i licei artistici, a decorrere dal 1› settembre 1990 i docenti possono, prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, dichiarare la propria disponibilità a svolgere per l'intero anno scolastico altre tre ore settimanali di servizio in aggiunta a quelle previste dal presente articolo. Dette attività sono preordinate alla predisposizione ed all'attuazione di isegnamenti individualizzati, ad interventi di prevenzione e recupero dello svantaggio scolastico, di arricchimento e di integrazione dell'offerta formativa, di orientamento e di studio-lavoro. Le predette ore, che possono essere utilizzate con cadenze diverse da quelle settimanali ed anche in orari pomeridiani, vanno inserite nel programma deliberato dal collegio dei docenti ed effettivamente svolte. La concreta applicazione della normativa di cui al presente comma sarà definita in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, sulla base di criteri definiti per gli aspetti finanziari dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
9. I docenti che abbiano optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma 8 non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio di libere professioni prevista dal sesto comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
10. Al fine di assicurare il funzionamento della scuola, una delle tre ore settimanali di cui al comma 8 è riservata, nel caso si renda necessario, allo svolgimento di attività di insegnamento nella stessa scuola.
11. I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti di arte, che abbiano optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma 8, sono tenuti alla copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali, non utilizzate per la costituzione delle cattedre-orario, con priorità rispetto ai docenti di cui al comma 7, nonché ad eventuali supplenze nel limite di diciannove ore settimanali.
12. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte, i docenti che si assentino per un periodo non superiore a dieci giorni sono sostituiti dal personale in servizio nella scuola. Nel caso in cui nella stessa classe un docente si assenti, anche in periodi diversi, complessivamente per più di trenta giorni, si provvederà alla sua sostituzione con un docente a disposizione solo se della stessa disciplina, a condizione che possa essere garantito dal medesimo docente l'insegnamento nella classe per tutte le ore previste.
13. L'orario di servizio dei docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza resta confermato, in attesa della riforma delle predette istituzioni, in quello previsto dalle vigenti disposizioni.
14. L'orario di servizio del personale direttivo ed ispettivo resta confermato in trentasei ore settimanali.
15. L'orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di trentasei ore settimanali può essere articolato secondo i criteri previsti negli articoli 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209. Per i collaboratori tecnici l'organizzazione dell'orario di lavoro dovrà tenere conto dell'attività di manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio e di preparazione del materiale per le esercitazioni pratiche; le modalità di attuazione della predetta articolazione dell'orario di lavoro saranno definite in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale.
16. L'orario di servizio del personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali è stabilito in ventiquattro ore settimanali, a cui si aggiungono altre nove ore settimanali di servizio ordinario per assicurare il funzionamento delle predette istituzioni.
17. L'orario di servizio del personale assistente delle istituzioni scolastiche speciali, individuato nella tabella organica di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 488 e dell'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui alla tabella allegata alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, resta fissata nella misura attualmente in vigore. Le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo di ventiquattro ore settimanali sono retribuite nella misura stabilita dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, maggiorata del trenta per cento.
18. L'orario del personale di cui ai commi 14, 16 e 17 viene articolato secondo criteri di flessibilità in relazione ad una programmazione che consenta l'espletamento delle funzioni dell'ambito di competenza.
19. Le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, concernenti le prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento, non trovano applicazione nei confronti del personale docente che abbia optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma 8.
20. Il personale comandato presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali per le attività di tirocinio ha un obbligo di servizio, per lo svolgimemnto delle attività stesse, rispettivamente di venti e diciotto ore settimanali.
21. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione assumerà iniziative volte a raggiungere una intesa con il Ministero dell'interno e con l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) al fine di definire i rapporti inerenti al servizio mensa per il personale insegnante preposto alla vigilanza ed all'assistenza degli alunni durante il servizio medesimo.
Note all'art. 14:
- Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 417/1974:
"Art. 3 (Funzione direttiva). - Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
In particolare, al personale direttivo spetta:
a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
b) presiedere il collegio dei docenti, il consiglio di disciplina degli alunni, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, i consigli di interclasse o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
c) curare, l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;
e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà d'insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;
f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente e non docente;
g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto;
h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche e con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;
i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-pedagogico;
l) curare l'attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
Nulla è innovato per quanto riguarda le attribuzione dei rettori e dei vicerettori dei convitti nazionali e delle direttrici e vice-direttrici degli educandati femminili dello Stato, salvo le modifiche derivanti da quanto stabilito dall'art. 125 sulle funzioni degli ispettori scolastici.
In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica".
- Si trascrive il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 209/1987:
"Art. 12 (Orario di lavoro). - 1. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.
2. Le funzioni dell'insegnante di scuola materna sono quelle di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nonché quelle previste dall'art. 8, comma ottavo, della legge 9 agosto 1978, n. 463, il cui espletamento sia limitato esclusivamente all'ambito dell'istituzione scolastica.
3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 1987-88.
4. Al fine di disciplinare il completamento di orario dei docenti che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 88, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il collegio dei docenti formula le proposte per l'utilizzazione del personale tenuto al completamento, individuando la collocazione degli impegni entro il quadro orario settimanale secondo i criteri di certezza e di professionalità.
5. Il collegio dei docenti programma annualmente le attività, non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, tenendo conto anche di eventuali deliberazioni adottate dai consigli di circolo o di istituto ai sensi dell'art. 6 lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
6. Il programma di cui al comma 5 comprende, oltre alla partecipazione alle sedute dei consigli di interclasse o di classe o dei collegi dei docenti, i rapporti con le famiglie e con gli studenti, l'aggiornamento e altre attività connesse con la funzione docente.
7. Le attività programmate sono svolte sulla base di un monte ore annuo di 210 ore.
8. Nella programmazione delle varie attività il collegio dei docenti terrà conto degli adempimenti connessi con l'attività specifica di ciascun decente, in modo da realizzare la massima omogeneità possibile nella ripartizione degli impegni.
9. La convocazione ordinaria per le attività collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni.
10. L'orario di servizio del personale direttivo ed ispettivo può essere articolato secondo i criteri di flessibilità in relazione ad una programmazione che consenta l'espletamento delle funzioni nell'ambito territoriale di competenza.
11. La partecipazione alle commissioni di esame nelle scuole di ogni ordine e grado non dà diritto a compensi ad esclusione di quella relativa alle commissioni degli esami di maturità.
12. Restano fermi comunque i compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti che siano di provenienza esterna alla scuola".
- Si trascrive il testo degli articoli 88 e 92 del D.P.R.
n. 417/1987:
"Art. 88 (Orario di servizio dei docenti). - L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti della scuola materna è di 36 ore settimanali.
L'orario obbligatorio in servizio per i docenti delle scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica è costituito:
a) delle ore da destinare all'insegnamento in ragione di 24 ore settimanali per i docenti delle scuole elementari e di 18 ore settimanali da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana, per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica;
b) delle ore riguardanti le attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in ragione di 20 ore mensili.
Nell'ambito dell'orario di servizio, gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata sono tenuti a rimanere a disposizione dell'Istituto per tre ore settimanali, per le esigenze connesse con la preparazione delle esercitazioni e la cura delle attrezzature.
I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e artistica il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze o corsi di recupero, d'integrazione ed extracurriculari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attività parascolastiche o interscolastiche.
Fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell'orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18› del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell'assegno di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477.
Ogni ora di servizio eventualmente prestata, in eccedenza all'obbligo di 20 ore mensili ed entro il limite massimo di 3 ore settimanali, per l'attività di insegnamento nei corsi di recupero, di integrazione ed extracurriculari, compresa nei programmi compilati in attuazione della lettera d) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, per quella di direttore di scuola coordinata di istituto professionale e di addetto alla vigilanza di sezione staccata, e per quella svolta con funzione vicaria dal docente di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, è compensata secondo l'importo orario stabilito dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni. Tali prestazioni devono essere mensilmente documentate mediante dichiarazione del direttore didattico o del preside.
Il precedente comma ha effetto dal 1› luglio 1975".
"Art. 92 (Altre incompatibilità - Decadenza). - Il personale, di cui al presente decreto, non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né puo assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei casi di società cooperative tra dipendenti dello Stato.
Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti viene diffidato dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali.
Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva".
- Si trascrivono di seguito gli articoli 35, 36, 37 del D.P.R. n. 209/1987:
"Art. 35 (Orario di lavoro). - 1. L'orario di lavoro giornaliero si articola, ordinariamente, in 6 ore continuative.
2. Qualora, però, particolari esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche ovvero l'esigenza di migliorare efficienza e produttività dei servizi lo richiedano, è possibile articolare diversamente il monte ore settimanali di servizio che può essere distribuito anche su 5 giornate lavorative.
3. L'articolazione dell'orario di lavoro può essere perseguita sia attraverso l'istituto della flessibilità dell'orario che la turnazione. Tali istituti possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dall'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.
4. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario non siano perseguibili le finalità connesse alla garanzia di funzionamento di tutte le attività scolastiche e della più proficua efficienza dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, in coincidenza con i periodi di particolare intensità del servizio scolastico.
5. Il rispetto dell'orario di lavoro deve poter essere accertato anche mediante saltuari controlli di tipo automatico ed obbiettivo.
Art. 36 (Orario flessibile). - 1. In sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri, i limiti e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per l'assunzione dell'orario flessibile quale nuovo modello di organizzazione del lavoro.
2. L'orario flessibile, ordinariamente consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi in entrambe le facoltà.
3. Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del personale.
4. L'adozione della flessibilità dell'orario di lavoro presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dalle istituzioni scolastiche interessate, dei conseguenti servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, dei rapporti con altri uffici ed amministrazioni collegate alle stesse istituzioni scolastiche, nonché delle caratteristiche del territorio in cui la scuola è collegata.
5. All'adozione dell'orario di lavoro si giunge salvaguardando il ruolo e la competenza prevista dalla normativa vigente per gli organi collegiali delle scuole previo confronto con le organizzazioni sindacali eventualmente presenti nella istituzione scolastica.
6. Le ore di servizio pomeridiane prestate a completamento dell'orario dell'obbligo devono, di norma essere programmate per almeno tre ore consecutive.
7. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, pur riguardare tutto il personale di un medesimo profilo prefessionale; in altri, quando sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro può essere attuato anche secondo i criteri di avvicendamento all'interno del personale dello stesso profilo professionale.
Art. 37 (Turnazione). - 1. Qualora nelle istituzioni scolastiche l'orario ordinario e l'orario flessibile non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi legati ad attività didattiche, pomeridiane o serali, l'organizzazione del lavoro può essere articolata ordinariamente su turni.
2. L'adozione di una organizzazione del lavoro su turno può essere altresì attuata quando la collocazione fuori dell'orario antimeridiano di alcune mansioni o funzioni previste dai profili professionali concorre oggettivamente a realizzare migliori livelli di efficienza ed efficacia dei servizi, rispondendo anche alle complesse e diversificate domande di attività di supporto all'iniziativa didattica, di aggiornamento e di sperimentazione.
3. In sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri, i limiti e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per il ricorso alle turnazione quale diverso modello di organizzazione del lavoro, salvaguardando il ruolo e la competenza degli organi collegiali, previo confronto con le organizzazioni sindacali eventualmente presenti nella scuola. Potranno essere tenute presenti le possibilità di adesione volontaria da parte dei singoli ai diversi turni per l'intero anno scolastico in considerazione della mobilità territoriale e della funzionalità della scuola.
4. Gli accordi decentrati, comunque, non potranno prescindere dai seguenti criteri:
a) prima di ricorrere all'organizzazione per turni del lavoro occorre valutare se non si possa conseguire lo stesso risultato adottando altri modelli di organizzazione del lavoro (orario flessibile);
b) l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili".
- Si trascrive l'art. 3 della legge n. 488/1973, relativa all'orario di servizio del personale disciplinato dalla stessa legge e di quello disciplinato dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1734:
"Art. 3. - Fermo restante il disposto dell'articolo 500 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, l'assistente è tenuto ad un orario di servizio complessivo di otto ore giornaliere, di cui quattro da considerarsi come prestazioni straordinarie.
Il direttore dell'istituto, in rapporto alle esigenze del convitto, ha la facoltà di richiedere le prestazioni del servizio, nei limiti giornalieri sopra indicati, alternativamente in ore diurne o notturne, secondo turni da stabilirsi".
- Si trascrive l'art. 10 del D.P.R. n. 567/1988:
"Art. 10. - Salvo quanto stabilito dal successivo art. 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti del personale in esso contemplato cessano di avere applicazione i particolari limiti previsti dalle precedenti disposizioni in materia di prestazione di lavoro straordinario.
Fino a quando non sarà riordinata la materia dell'orario di servizio, restano fermi gli attuali limiti orari e le misure dei compensi per lavoro straordinario spettanti agli assistenti dell'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista ed agli assistenti degli istituti statali per sordomuti, per il completamento dell'orario di servizio, ai sensi rispettivamente dell'art. 23 del D.P.R. 4 marzo 1964, n. 292 e dell'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 488".
- Il comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. n. 209/1987 e trascritto nelle note all'art. 3.