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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 300

Modificazioni all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/08/1988
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Testo in vigore dal:  13-8-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, tra le parole "industriale" e "cave" sono inserite le parole "miniere, comprese le acque minerali e termali;".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

FRACANZANI, Ministro delle partecipazioni statali

MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1988

Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 21 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il testo dell'art. 107 del D P.R. n. 670/1972 è il seguente:
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 1 del D P.R. n. 1017/1978, quale risulta dalla integrazione apportata dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 1. - Le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di artigianato; incremento della produzione industriale; miniere, comprese le acque minerali e termali; cave e torbiere; commercio, nonché fiere e mercati, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto".