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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1988, n. 190

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/06/1988
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Testo in vigore dal:  24-6-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, concernente approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerata l'opportunità di apportare al suddetto regolamento talune modifiche ed integrazioni in relazione alla esigenza di rispondere alle complesse e peculiari attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il primo comma dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, è sostituito dal seguente:
"I preventivi di cui all'art. 5 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1 devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese. È consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi 10.000.000 di lire al netto dell'IVA".

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il quinto comma dell'art. 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo vigente dell'art. 8 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, è il seguente:
"Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000".
Nota all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 6 del regolamento approvato con D.P.R. 5 giugno 1985, n. 359, così come modificato dal presente decreto:
"Art. 6. - I preventivi di cui all'articolo 5 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo 1 devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese. È consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi 10.000.000 di lire al netto dell'IVA.
Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle provviste, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno richiedersi a non meno di tre persone o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di L. 50.000.000.
I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno essere conservati agli atti".