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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1988, n. 61

Modificazioni alle piante organiche di alcuni uffici di sorveglianza.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/3/1988
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Testo in vigore dal:  22-3-1988

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la tabella C relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle procure della Repubblica, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;
Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 663;
Vista la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986, n. 977, relativa alle piante organiche dei magistrati addetti agli uffici di sorveglianza;
Ritenuto che, tenuto conto dei nuovi compiti attribuiti alla magistratura di sorveglianza con la citata legge 10 ottobre 1986, n. 663, occorre potenziare le piante organiche dei magistrati dei seguenti uffici di sorveglianza del numero a fianco di ciascuno di essi indicato: Ancona 1, Avellino 1, Bari 1, Bologna 1, Brescia 1, Caltanissetta 1, Catanzaro 1, Firenze 1, Genova 1, Milano 1, Napoli 1, Padova 1, Palermo 1, Perugia 1, Pisa 1, Roma 2, Santa Maria Capua Vetere 1, Siracusa 1, Torino 1, Trapani 1, Trieste 1;
Ritenuto che per fare fronte alle esigenze innanzi prospettate si può provvedere riducendo le piante organiche dei magistrati dei seguenti tribunali del numero di unità a fianco di ciascuno di essi indicato: Alba 1, Arezzo 1, Avellino1, Bari 1, Cassino 1, Enna 1, Fermo 1, Frosinone 1, Lodi 1, Milano 1, Napoli 1, Parma 1, Pisa 1, Potenza 1, Roma 1, Sanremo 1, Sassari 1, Siena 1, Siracusa 1, Terni 1, Trieste 1, Vercelli 1;
Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 23 settembre 1987;
Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
Decreta:
La tabella C relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle procure della Repubblica, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, e la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986, n. 977, relativa alle piante organiche dei magistrati addetti agli uffici di sorveglianza, sono modificate, per la parte concernente gli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle A e B allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1988

COSSIGA

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1988

Registro n. 10 Giustizia, foglio n. 280



AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano inviariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note alle premesse:
- Il D.P.R. n. 1185/1966 concerne le piante organiche dei magistrati addetti alle corti d'appello, alle procure generali presso le corti d'appello, ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali e alle preture.
- La legge n. 663/1986 reca: "Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".
- Il D.P.R. n. 977/1986 reca: "Dotazione organica dei magistrati di cassazione, di appello e di tribunale addetti agli uffici di sorveglianza".
- L'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 1/1963 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni) prevede che: "Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente legge".
Note al dispositivo:
- Per il titolo del D.P.R. n. 1185/1966 si veda nelle note alle premesse.
- Per il titolo del D.P.R. n. 977/1986 si veda nelle note alle premesse.