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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1990)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987
Art. 87. Tabella di ripartizione dei proventi 1. La ripartizione dei proventi prodotti dall'attivita' libero-professionale svolta dai medici dipendenti e' disciplinata nel modo seguente: 1) - Attivita' libero-professionale in costanza di ricovero: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 2. I proventi di competenza del personale medico verranno ripartiti come segue: 1) - al medico dell'equipe curante prescelto all'atto del ricovero il 15%; 2) - la restante quota sara' successivamente ripartita con le seguenti modalita': Primario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80 Aiuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40 Assistenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 3) - Al primario dovra' essere in ogni caso assicurata una compartecipazione in misura non inferiore al 25% dell'importo spettante all'intera equipe. Anche in tal caso il rimanente 75% verra' ripartito tra gli altri medici con i criteri di cui ai numeri 1) e 2), del comma 2. 3. I proventi dell'attivita' libero-professionale vengono riscossi dall'amministrazione di appartenenza che provvedera' ad attribuire ai singoli medici che hanno effettuato le prestazioni la quota parte di loro spettanza. 4. Le amministrazioni sono tenute ad effettuare la tempestiva contabilizzazione dei proventi percepiti che devono essere ripartiti e corrisposti agli interessati nella cadenza del pagamento della retribuzione del mese successivo a quello in cui si e' svolta la prestazione.