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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1990)
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Testo in vigore dal:  29-10-1987
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Art. 81

Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 80 ore annue.
4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio e previo confronto con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di attività in deroga al limite di cui al comma 3, fino ad un massimo di 150 ore annue.
5. Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi.
6. Non sono compresi nel tetto
((di cui al comma 3))
, le ore di straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronta disponibilità; comando per esigenze di servizio; partecipazione a riunioni di organi collegiali e commissioni di concorso.
7. La partecipazione a commissioni di concorso del Servizio sanitario nazionale potrà essere retribuita, se effettuata al di fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con le modalità di cui al comma 6, nella sola ipotesi in cui leggi regionali non prevedano specifici compensi.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi: stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
9. La maggiorazione di cui sopra è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8 è ridotto al 156.
11. Le tariffe orarie, stabilite al 31 dicembre 1985 in base al preesistente sistema di calcolo, previste dai rispettivi ordinamenti sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema di calcolo.
12. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai medici a tempo pieno.