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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  28-12-2013
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Art. 78

Detrazione d'imposta per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere
((...))
di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter). (154)
((162))
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies).
(115)

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AGGIORNAMENTO (115)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 56, comma 5.
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AGGIORNAMENTO (154)

La L. 6 luglio 2012, n. 96 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che la modifica al presente articolo decorre dal 2013.
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AGGIORNAMENTO (162)

Il D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, ha disposto (con l'art. 14, comma 5) che la modifica del comma 1 del presente articolo decorre dal 1º gennaio 2014.