stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-3-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 108

Spese relative a più esercizi
((
1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio
))
((182))
2.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19))
. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. (133) (172)
((182))
((
3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3
))
((182))
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
((1 e 2))
a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.
((182))
4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente può interpellare l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.
(115)

-----------
AGGIORNAMENTO (115)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 143.
-------------
AGGIORNAMENTO (133)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
--------------
AGGIORNAMENTO (146)

Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all' articolo 2, commi 1 e 1-bis conseguiti, anche dai soggetti di cui all' articolo 2, commi 1 e 1-bis, nell'esercizio di attività commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".
--------------
AGGIORNAMENTO (172)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo.
-------------
AGGIORNAMENTO (182)

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto:
- (con l'art. 13-bis, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015";
- (con l'art. 13-bis, comma 8) che "Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa";
- (con l'art. 13-bis, comma 9) che "Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, le disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015".