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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1986, n. 13

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  4-2-1986

Art. 13

Progetti-pilota
1. In una prima fase sperimentale saranno predisposti alcuni progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività. Dato il loro carattere sperimentale, tali progetti riguarderanno un numero molto limitato di amministrazioni, anche per contenere la spesa di avvio e per rendere possibile la tempestiva verifica operativa del loro svolgimento. Il programma operativo sarà predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, previe intese con le Confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, recepito dal presente decreto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituirà linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.
2. Alla formulazione, attuazione e verifica dei progetti-pilota partecipano il Dipartimento per la funzione pubblica, le confederazioni sindacali, i relativi sindacati di comparto e le amministrazioni interessate, che potranno avvalersi anche dell'apporto di enti e istituti di provata esperienza e capacità professionale in materia di ricerca e di analisi delle strutture amministrative pubbliche.
3.1 risultati di queste sperimentazioni saranno utilizzati per la definizione di nuovi standards di efficienza e di produttività e costituiranno la base per i piani di riordino dell'organizzazione del lavoro e delle strutture interessate, orientati al migliore funzionamento a regime.
4. La predisposizione dei progetti sarà ultimata entro cinque mesi.
5. Il Governo e le altre pubbliche amministrazioni provvederanno a finanziare i progetti-pilota nelle forme istituzionali previste, eventualmente utilizzando anche il fondo di incentivazione di cui al successivo art. 14.