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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1986, n. 13

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  4-2-1986

Art. 12

Produttività
1. La produttività nelle pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse e ad una valutazione sperimentale degli standards medi di esecuzione, tenendo conto della peculiarità di taluni servizi.
2. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni, iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere gradualmente a sistemi effettivi di controllo della produttivita-efficienza e della produttivita-efficacia delle attività di settore opportunamente programmate.
3. Con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale sarà concordato un piano di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza degli accordi di comparto, significativi recuperi di funzionalità e di produttività.
4. Il piano sarà costituito da progetti di tipo strumentale e progetti di risultato.
5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad acquisire nella pubblica amministrazione metodologie, strutture e tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'amministrazione pubblica (organizzazione e programmazione, tecniche di gestione, nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione e procedure informatizzate).
6. I progetti di risultato saranno diretti a influire sulle modalità di svolgimento delle attività direttamente produttive e di conseguenza stilla produttività complessiva e di singole linee di prodotto.
7. I progetti saranno normalmente individuati nella contrattazione di comparto o di settore, che dovrà indicare criteri e strumenti per la loro attuazione e verifica a livello decentrato.
8. Il Governo e le altre componenti la delegazione di parte pubblica attiveranno, per le parti di loro competenza, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli di tipo procedurale, amministrativo e contabile alla realizzazione del piano.
9. A ogni livello negoziale cui i progetti si riferiscono potranno essere costituiti appositi nuclei di valutazione (amministrazione-sindacato) che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, definiranno l'impostazione complessiva dei progetti stessi e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati.
10. Il premio di produttività verrà corrisposto a obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti negli accordi di comparto, al dirigente responsabile del progetto.