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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1984, n. 426

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2018)
Testo in vigore dal:  25-6-1999
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Art. 14


Per gli effetti di cui all'art. 93 dello statuto, sono nominati due consiglieri di Stato, appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, scelti tra le categorie di cui al n. 2 dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché al precedente art. 2.
La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano. Per la nomina è richiesto altresì il parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
((Costituisce requisito per la nomina la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca accertata ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. La relativa attestazione comporta l'estensione ai predetti consiglieri di Stato della norma di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, e successive modificazioni, sull'attribuzione dell'indennità speciale di seconda lingua.
L'assegnazione dei predetti consiglieri alle sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato è disposta, all'inizio di ogni anno, con il decreto previsto dall'articolo 12, primo comma, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.
Uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, nominati ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve far parte del collegio della sezione di cui all'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando questa è investita di atti riguardanti la provincia di Bolzano. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 43, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.))

I ricorsi contro le decisioni della sezione autonoma di Bolzano vengono attribuiti per la trattazione alle sezioni del Consiglio di Stato alle quali sono assegnati i predetti consiglieri; del collegio giudicante sui predetti ricorsi deve far parte almeno uno di essi.
Ai predetti consiglieri di lingua tedesca, semprechè risiedano in provincia di Bolzano, non si applica il disposto dell'art. 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
Ai fini della nomina dei consiglieri di Stato di cui al presente articolo la dotazione organica del ruolo dei consiglieri di Stato, di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è aumentata di due unità.