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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 335

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2018
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Art. 55

Trasferimenti


I trasferimenti di sede del personale di cui al presente decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 88 della legge 1 aprile 1981, n. 121, possono essere disposti a domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per
((due anni))
. A tal fine l'Amministrazione rende noto semestralmente, per ogni sede, il numero delle domande presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e pubblica annualmente l'elenco delle sedi disagiate, individuate con decreto del Ministro, sentito il Consiglio nazionale di polizia. (27)
Il personale che presta servizio nelle sedi disagiate può chiedere il trasferimento dopo
((un anno))
di permanenza in sede.
Nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate.
Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
La destinazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato è disposta dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera aaaa)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
aaaa) i frequentatori del 10° corso per vice revisore tecnico della Polizia di Stato possono presentare domanda per rientrare nella sede di provenienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i conseguenti trasferimenti sono disposti a domanda, anche se il dipendente non ha maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio".