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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1982, n. 309

Norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sul reddito.

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Testo in vigore dal:  8-6-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione Visto l'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria, Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 602, e successive modificazioni, concernenti rispettivamente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:
Dopo l'art. 36-bis è aggiunto il seguente:
"Art. 36-ter - Liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base a più dichiarazioni o certificati di esse sostitutivi presentati dallo stesso contribuente. - Senza pregiudizio dell'accertamento a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici delle imposte, sulla base degli elementi in loro possesso o di quelli forniti dal Centro informativo delle imposte dirette procedono alla liquidazione della maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, quarto comma, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente.
Nella cartella dei pagamenti devono essere indicati i motivi che hanno dato luogo alla liquidazione della imposta da parte dell'ufficio a norma del comma precedente".
Dopo l'art. 41 è aggiunto il seguente:
"Art. 41-bis - Accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria. - Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora dalle segnalazioni effettuate dal centro Informativo delle imposte dirette risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, possono limitarsi, in base agli elementi predetti, ad accertare il reddito o il maggior reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'art. 44".
Art. 46 - il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis ovvero ai sensi dell'art. 36-ter.".