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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 694

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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Testo in vigore dal:  15-11-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Articolo unico

Dopo l'art. 394 con il conseguente spostamento degli articoli successivi è inserita la seguente nuova scuola:

Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera

Art. 395. - La scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera ha l'intento di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche (farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche) la possibilità di un perfezionamento nelle materie necessarie ad esercitare la loro attività nella farmacia ospedaliera.
Art. 396. - La scuola rilascia il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera al termine del corso di studi che ha durata biennale.
Art. 397. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche.
L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento dell'esame di istituzioni di matematiche (programma del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche), ove questo non sia stato superato nel corso degli studi universitari.
Art. 398. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) matematica e informatica;
2) patologia generale (*);
3) biofarmaceutica e farmacocinetica I;
4) tossicità, interazioni, effetti secondari dei farmaci;
5) radiochimica e radiobiologia;
6) microbiologia e igiene (*);
7) tecnologia della preparazione magistrali.
2° Anno:
1) biofarmaceutica e farmacocinetica II;
2) immunochimica;
3) farmacia clinica;
4) documentazione e informazione sui farmaci;
5) officina galenica;
6) chimica degli alimenti (*);
7) economia, organizzazione e legislazione ospedaliera.
Gli insegnamenti comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Ove gli esami delle materie segnate con asterisco non fossero stati superati durante gli studi universitari; queste materie dovranno essere seguite in un regolare corso universitario.
Esse sono oggetto d'esame, al pari di tutte le altre materie comprese nel piano di studi della scuola. È prevista la possibilità di insegnamento e di esami integrati.
Art. 399. - La scuola è organizzata dalla facoltà di farmacia dell'Università di Padova. Potranno essere invitati a tenere lezioni, conferenze, seminari ed esercitazioni, docenti di altre facoltà o Università, od esperti, anche dall'estero.
La direzione della scuola è affidata ad un docente di ruolo o fuori ruolo eletto dal consiglio direttivo costituito da cinque docenti nominati dal consiglio di facoltà, per la durata di tre anni, scelti fra i docenti di discipline chimico-farmaceutiche (due), farmaco-biologiche (due) e tecnologie (uno).
Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili. In caso di decadenza, il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale.
Art. 400. - Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università.
Art. 401. - Le tasse e sopratasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facoltà di farmacia.
I contributi a carico degli iscritti dovranno essere fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto.
Art. 402. - Il numero massimo di iscritti alla scuola è di quindici per ogni anno di corso. Iscrizioni in numero superiore possono essere ammesse eccezionalmente su parere favorevole del consiglio direttivo della scuola. L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di un concorso, per esami e per titoli. La frequenza è obbligatoria sia per le lezioni che per le esercitazioni.
Art. 403. - La scuola è finanziata con le quote di iscrizione e attraverso contributi della Società italiana di farmacia ospedaliera e di contributi, lasciti o donazioni di altri enti e privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI SARTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1980

Registro n. 97 Istruzione, foglio n. 232