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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 538

Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1983)
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Testo in vigore dal:  25-9-1980

Art. 2


A partire dal 1 gennaio 1981 i contributi di cui al precedente articolo, dovuti in misura fissa, sono aumentati in misura pari al 75 per cento dell'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT per l'anno precedente ai fini della scala mobile della retribuzione dei lavoratori dell'industria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI COSSIGA - FOSCHI - PANDOLFI - ANIASI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1980

Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 14