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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1979, n. 886

Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2007)
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Testo in vigore dal:  11-5-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 ottobre 1978, n. 682, relativa alla delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave, ai fini dell'adeguamento delle norme stesse alle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri dell'interno di grazia e giustizia, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Finalità


Le presenti norme si applicano alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e in altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato. Esse intendono garantire il buon governo dei giacimenti di idrocarburi; tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori; prevenire l'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e del sottofondo marini; evitare ingiustificati impedimenti e intralci alla navigazione marittima ed aerea e alla pesca, danni o pericoli alla fauna e flora marina, a condotte, cavi ed altri impianti sottomarini.