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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 999

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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Testo in vigore dal:  16-3-1979

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 546, 547 e 548, riguardanti la scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria della prima facoltà di medicina e chirurgia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia

Art. 546. - La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso l'istituto di gerontologia e geriatria della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 547. - Le materie d'insegnamento sono 19 seguenti:
1° Anno:
farmacologia;
principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore;
anatomia e istologia patologica I;
biologia della senescenza I;
fisiopatologia I;
geriatria sociale I;
semeiotica I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria I.
2° Anno:
principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria;
anatomia e istologia patologica II;
biologia della senescenza II;
fisiopatologia II;
geriatria sociale II;
semeiotica II;
radiologia e radioterapia I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria II. 3° Anno:
neurologia;
principi e tecniche della riabilitazione neurologica;
psicologia;
radiologia e radioterapia II;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria III; clinica geriatrica I;
terapia medica I;
pratica geriatrica extraospedaliera I.
4° Anno:
chirurgia geriatrica;
formazione degli operatori geriatrici;
principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori;
principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia;
psicogeriatria;
clinica geriatrica II;
terapia medica II;
pratica geriatrica extraospedaliera II
Art. 548. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in geriatria e gerontologia dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Gli articoli 554, 555, 556 e 557, concernenti la scuola di specializzazione in nefrologia medica della prima facoltà di medicina e chirurgia che muta la denominazione di quella di scuola di specializzazione in nefrologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 554. - La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso la cattedra di nefrologia medica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 555. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e, complessivamente, di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 556. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale I.
2° Anno:
struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idroelettrolitico;
insufficienza renale;
rene ed ipertensione arteriosa;
semeiotica renale II;
nefropatie tubulari.
3° Anno:
nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapia dietetica e dialitica I;
farmacologia d'interesse nefrologico.
4° Anno:
nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica II;
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.
Art. 557. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studio per il conseguimento del diploma di specializzazione in nefrologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in urologia e fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 653. - La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso la cattedra di urologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in urologia.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di due per anno di corso e complessivamente di dieci iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 654. - Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti:
Insegnamenti Esami
1° Anno:
anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile
fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile
batteriologia in urologia batteriologia in urologia
semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale I
2° Anno:
semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale II semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale
le nefropatie mediche le nefropatie mediche
anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile
patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I
radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I
3° Anno:
patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II patologia dell'apparato urinario e genitale maschile
radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile
le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia
andrologia andrologia
4° Anno:
anatomia ed istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile anatomia ed istologia patologia dell'apparato urinario e genitale maschile
farmacoterapia delle affezioni uro-genitali farmacoterapia delle affezioni uro-genitali
anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico
nefrologia chirurgica nefrologia chirurgica
clinica urologica I
procedimenti di chirurgia endoscopica I
interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile I
5° Anno:
clinica urologica II clinica urologica
patologia e clinica urologica infantile patologia e clinica urologica infantile
urologia ginecologica urologia ginecologica
procedimenti di chirurgia endoscopica II interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale
chirurgia dell'intestino
chirurgia vascolare maschile
interventi e procedimenti
operatori sull'apparato


Art. 655. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in urologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica

Art. 656. - È istituita presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli la scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica.
La scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica ha la durata di quattro anni ed ha sede presso la cattedra di fisiopatologia ostetrica e ginecologica; la direzione è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruoli di materia affine.
Possono accedere alla scuola i laureati in medicina e chirurgia; il numero massimo di iscritti è di dieci per ogni anno di corso.
L'ammissione viene stabilita mediante una prova scritta. L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.
Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Art. 657. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
genetica medica;
anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile e maschile;
embriologia e teratologia molecolare;
fisiobiologia della riproduzione;
endocrinologia della riproduzione.
2° Anno:
anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
diagnostica ostetrica;
diagnostica genetica prenatale;
puericultura prenatale;
tecnica diagnostica di laboratorio in campo preconcezionale e ostetrico.
3° Anno:
patologia della riproduzione umana;
immunopatologia ostetrica;
gravidanza ad alto rischio;
monitoraggio endocrino della gravidanza;
monitoraggio biofisico e biochimico materno-fetale in gravidanza ed in travaglio;
contraccezione e pianificazione familiare;
principi di educazione demografica.
Art. 658. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Nessun titolo può esonerare dalla frequenza degli iscritti nei quattro anni di corso. Gli iscritti oltre all'obbligo della frequenza alle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., hanno anche quello dell'internato, per non meno di dieci mesi all'anno.
La scelta dei mesi di permesso è facoltà del consiglio della scuola, a seconda dell'epoca delle lezioni e delle esigenze di servizio in clinica.
La frequenza degli iscritti deve essere convalidata e confermata dalla firma degli insegnanti delle rispettive materie.
Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma.
La sessione di esami di profitto è unica, ed è espletata nel mese di ottobre.
Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato tutte le materie del corso precedente.
Gli esami di profitto si danno per gruppi di materie alla fine di ciascun anno di corso, ed i membri della commissione sono proposti dal direttore della scuola.
Al termine dei quattro anni di corso per il conseguimento del diploma, gli specializzandi debbono presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.
L'ordinamento della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente della seconda facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 802, viene modificato nel modo seguente:

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 744. - La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica della seconda facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 745. - Il numero massimo degli allievi è di nove per anno di corso e complessivamente di trentasei iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 746. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia clinica;
farmacologia clinica;
chimica clinica, coprologia, parassitologia;
genetica;
biostatistica ed epidemiologia.
2° Anno:
clinica medica generale I;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas I;
anatomia ed istologia patologica I;
fisiopatologia e semeiotica digestiva I;
radiologia e medicina nucleare I;
scienza dell'alimentazione e dietetica.
3° Anno:
clinica medica generale II;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas II;
anatomia ed istologia patologica II;
fisiopatologia e semeiotica digestiva II;
radiologia e medicina nucleare II;
endoscopia digestiva I.
4° Anno:
clinica medica generale III;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas III;
endoscopia digestiva II;
terapia intensiva;
gastroenterologia pediatrica;
elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.
Art. 747. - È obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola.
Ogni scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali in numero non superiore a sei per la totalità del corso.
Per le materie biennali e triennali sarà dato l'esame alla fine del biennio o triennio.
Art. 748. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali o triennali, invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio o del triennio.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1979

Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 15