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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1978, n. 504

Norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo Internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/2010)
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Testo in vigore dal:  23-2-2010
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Art. 8


La garanzia assicurativa può essere costituita in uno dei modi indicati dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992
((ovvero, per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, dall'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001))
. Il rilascio della garanzia assicurativa è provato da apposito certificato, conforme al modello allegato alla Convenzione sulla responsabilità civile del 1992
((ovvero, per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, al modello allegato alla Convenzione sulla responsabilità civile del 2001))
, rilasciato da un organismo abilitato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La garanzia assicurativa è valida ed efficace per tutto il tempo per il quale è stata rilasciata. I suoi effetti non possono essere sospesi in caso di mancato o tardivo pagamento dei corrispettivi dovuti dal soggetto obbligato né di fallimento o di inizio delle altre procedure concorsuali a carico del soggetto stesso.