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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1978, n. 504

Norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo Internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/2010)
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Testo in vigore dal:  23-2-2010
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Art. 6


Le navi
((aventi una stazza lorda superiore a 1.000 tonnellate))
possono accedere e trattenersi nei porti nazionali e nelle stazioni terminali site nelle acque territoriali per effettuarvi operazioni commerciali e possono transitare nelle acque territoriali soltanto se sono munite del certificato assicurativo.
((Il comandante della nave deve curare che, durante l'accesso, il trattenimento e il transito di cui al primo comma, il certificato assicurativo di cui al medesimo primo comma sia a bordo.
Il proprietario della nave è tenuto a depositare copia del certificato assicurativo presso l'ufficio di iscrizione della nave))
.
Il proprietario, l'armatore, o il raccomandatario delle navi
((di cui al primo comma))
deve comunicare al comandante del porto, prima dell'accesso al porto e alle stazioni terminali, gli estremi del certificato assicurativo che deve essere esibito subito dopo l'arrivo dal comandante della nave.
In caso di mancanza o irregolarità del certificato assicurativo il comandante del porto rifiuta l'accesso o la partenza della nave, vietando o sospendendo le operazioni di carico e scarico, e dandone immediata comunicazione all'autorità doganale agli stessi fini.