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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
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Testo in vigore dal:  20-6-1991
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Art. 91

Competenze dello Stato


Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti:
1) la dichiarazione di pubblicità delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicità delle acque, sono sentite le regioni interessate;
2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni; le dighe di ritenuta per le quali si provvederà in sede di riforma della disciplina delle acque;
3) il censimento nazionale dei corpi idrici;
4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni.
Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovrà sentire le regioni interessate e tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; dovrà comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o più regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze prospettate;
5) la individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le regioni interessate;
6) l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica.
((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 maggio-12 giugno 1991, n. 260 (in G.U. 1a s.s. 19/06/1991, n. 24) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 91, n. 6, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nella parte in cui non esclude dalla riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti le "piccole derivazioni" di acque pubbliche."