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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
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Testo in vigore dal:  13-9-1977

Art. 44

Opere universitarie


Sono trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, decorre dal 1 novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le regioni interessate.