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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
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Testo in vigore dal:  13-9-1977

Art. 87

Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale


Le funzioni amministrative relative alla materia "viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale" concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio di una regione.
D'intesa tra Stato e regioni le strade statali possono essere classificate come regionali e viceversa.